Disposizioni normative e amministrazione
Documenti e disposizioni normative
Matrimonio canonico
La forma ordinaria del Matrimonio, in Italia, è quella del matrimonio concordatario, ossia il matrimonio canonico con trascrizione civile.
Per questo motivo, è richiesta la licenza dell’Ordinario Diocesano, nel caso in cui si presenti la necessità di celebrare il Matrimonio soltanto nella forma canonica.
In tutti i casi è necessaria una richiesta di licenza compilata dal Parroco, di cui i nubendi devono prendere visione e che sono tenuti a sottoscrivere: lo spazio sottostante al modulo di richiesta è riservato alla compilazione dell’Ordinario Diocesano e del Cancelliere per la concessione della licenza.
I documenti sono reperibili cliccando sui link sottostanti.
- Domanda di Matrimonio canonico dopo quello civile
- Domanda di Matrimonio canonico prima di quello civile
- Domanda di Matrimonio solo canonico
Matrimonio tra divorziati
Nel caso in cui una persona già coniugata solo civilmente e divorziata intendesse contrarre Matrimonio concordatario, occorre che attesti chiaramente l’intenzione di adempiere gli eventuali doveri naturali derivanti dalla precedente unione.
Per questo motivo viene predisposto un modulo specifico reperibile nel link sottostante.
Matrimoni misti
Con il titolo generico di "Matrimoni misti" vengono comprese sommariamente due situazioni profondamente diverse:
- il Matrimonio tra due battezzati, di cui uno non cattolico, per il quale è richiesta la licenza dell’Ordinario a norma del can. 1127 del C.J.C.;
- il Matrimonio tra un cattolico e un non battezzato, per il quale è richiesta la dispensa dall’impedimento di disparità di culto di cui al can. 1086 del C.J.C.
In ogni caso, prima di procedere alle pubblicazioni, occorre espletare i seguenti adempimenti:
- la richiesta del Parroco all'Ordinario diocesano
- lo stato libero dei contraenti
- l'attestazione del contraente cattolico
- il decreto di licenza oppure di dispensa emesso dall’Ordinario Diocesano.
Si noti che, per quanto riguarda il Matrimonio tra una parte cattolica e una parte valdese oppure metodista, è previsto un modulo specifico, in applicazione di quanto disposto nel "Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra Cattolici e Valdesi o Metodisti" approvato dalla C.E.I. il 25 agosto 2000. L'ultimo modulo qui riportato contiene la domanda per la dispensa dalla forma canonica. Si tenga presente che, a norma del can. 1127 § 2 del C.J.C., la dispensa viene concessa dall'Ordinario del luogo soltanto in presenza di motivate difficoltà ad osservare la forma del rito cattolico. I documenti sono reperibili cliccando sui link sottostanti.
- Dichiarazione per matrimoni misti
- Stato libero dei contraenti
- Licenza tra cattolico e battezzato non cattolico
- Licenza tra cattolico e valdese o metodista
- Dichiarazione tra cattolico e valdese o metodista
- Dispensa tra cattolico e non battezzato
- Dispensa dalla forma canonica
Dispensa dalle pubblicazioni
Il decreto generale della C.E.I. (5 novembre 1990) sul matrimonio canonico in Italia, al n. 14 afferma che la dispensa dalla pubblicazioni canoniche può essere concessa dall’Ordinario Diocesano per una giusta causa. Per richiedere tale dispensa è sufficiente che il Parroco che conduce l’istruttoria matrimoniale compili il modulo reperibile nel link in basso. E’ bene che, in caso di dispensa dalle pubblicazioni, si accerti lo stato libero dei contraenti utilizzando l’apposito modulo per la prova testimoniale.
In questa pagina, i Reverendi Parroci possono trovare un promemoria per gli adempimenti statistici di fine anno, nonché i moduli per i “Transunti”.
Senza pretesa di esaustività, e tralasciando ciò che è di competenza di altri uffici della Curia, la Cancelleria Vescovile offre qui un breve promemoria ragionato su alcuni adempimenti che, a norma della legislazione canonica universale e diocesana, devono essere osservati nelle parrocchie.
Una particolare cura dovrà essere impiegata anche nell’istruzione dei laici sui suddetti adempimenti, dal momento che, soprattutto là dove il Parroco non è residente, la loro collaborazione si rivela indispensabile.
Documenti e documentazione amministrativa
Straordinaria amministrazione
A) Atti per i quali è richiesta l’Autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
Definizione
Sono atti di straordinaria amministrazione tutti gli atti per la validità dei quali è necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano, secondo quanto disposto nei canoni 1291, 1295 e 1297 del C.I.C., nell’Istruzione in Materia Amministrativa C.E.I. del 2005 al n. 60 e seg. e nel Decreto Vescovile del 01/05/2006. In particolare l’autorizzazione dell’Ordinario è necessaria per:
- l’alienazione dei beni immobili di qualunque valore;
- l’alienazione di beni mobili vincolati di qualunque valore e di beni mobili non vincolati di valore superiore a 25.000 euro;
- ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù;
- i contratti di locazione;
- l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
- la mutazione della destinazione d’uso d’immobili;
- l’accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità e legati;
- l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione superiore agli 8.000 euro;
- ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale (in particolare per lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo);
- l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
- l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- l’introduzione e/o l’opposizione ad un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.
B) Procedura per ottenere l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
Disposizioni generali
La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (parroco, rettore del santuario, ecc.), dopo aver acquisito il parere del proprio Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, ed essere presentata esclusivamente all’Ufficio dell’Economato Diocesano. La domanda deve descrivere con completezza e precisione l’atto da autorizzare ed evidenziarne le motivazioni di carattere pastorale ed economico. A seconda del tipo di atto sono necessari specifici allegati da produrre, così come indicato in calce al relativo modulo di richiesta.
Nella fase istruttoria di tali atti (soprattutto di quelli che - come le alienazioni, le locazioni e gli acquisti - modificano la natura del Patrimonio) non si pongano elementi compromettenti come firme di compromessi, versamenti di caparre, incasso di acconti, ecc…
Affinché la domanda possa essere presa in considerazione, occorre che l’ente richiedente sia in regola con la presentazione del rendiconto amministrativo annuale.
Disposizione particolari per i beni di interesse artistico, storico e culturale (punto A 9)
Gli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono soggetti tanto alla normativa canonica che a quella civile.
La corretta procedura per intraprendere tali interventi, a partire dalla richiesta di contributi finanziari a enti pubblici territoriali (es. Comune, Regione) e/o fondazioni bancarie, potrà svolgersi esclusivamente previa richiesta formale all'Ordinario diocesano di poter avviare l'iter amministrativo per la salvaguardia o la valorizzazione di un bene. In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco detentore del bene mobile o immobile potrà presentare, nei modi previsti dalla normativa vigente, le istanze per ottenere l'Autorizzazione canonica e l'Autorizzazione civile:
- per quanto riguarda l’Autorizzazione canonica, valgono le disposizioni generali indicate in precedenza;
- per quanto concerne invece l’Autorizzazione civile, la normativa prevede il rilascio del preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza. Tale autorizzazione non può essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dell’ente, ma dovrà essere l’Ufficio diocesano Beni Culturali a presentare la prescritta istanza per conto della Parrocchia; infatti l’intesa fra Stato e Chiesa prevede che la Soprintendenza abbia a prendere in esame solo le richieste presentate dall’Ufficio Beni Culturali.
Di seguito si indica una sintesi della prassi amministrativa, che individua i passi necessari per una corretta procedura di restauro di un bene culturale ecclesiastico nel rispetto della legislazione vigente e a garanzia della tutela e della memoria del patrimonio di arte e cultura della Chiesa.
Il parroco, individuato un bene da sottoporre a intervento di restauro, prende contatti con l'Ufficio diocesano beni culturali che, essendo in costante contatto con gli organi statali preposti alla tutela, è a disposizione per qualsivoglia indirizzo e consulenza in merito.
L’Ufficio diocesano beni culturali esprime un parere tecnico circa le modalità complessive dell'intervento di restauro del bene in oggetto.
In seguito al parere tecnico, il parroco valuta le diverse proposte di intervento (almeno tre) da cui risultino: lo stato di fatto bene, corredato da congrua documentazione fotografica; il progetto dettagliato con tempi, materiali e modi del lavoro; il preventivo di spesa.
Il parroco, sentito il parere del proprio CpAE, seleziona l'eventuale ditta esecutrice.
A questo punto il parroco inoltra all’Ordinario diocesano la richiesta di Autorizzazione canonica (tramite la compilazione dell’apposito modello MODULO 1) all’intervento in questione in cui si specificano, in particolare, il tipo di restauro che si vuole far eseguire e la copertura finanziaria dell'intero intervento e ne fornisce la documentazione progettuale (v. allegati MODULO 1).
In seguito al giudizio favorevole dell'Ordinario diocesano, l’Ufficio Beni Culturali, sentito il parere della Commissione diocesana per l'arte sacra, inoltra richiesta formale di nulla osta al restauro alla Soprintendenza competente al fine di ottenere l’Autorizzazione civile. La documentazione da inoltrare alla Soprintendenza va concordata e verificata con l’Ufficio Beni Culturali.
La competente Soprintendenza, mediante i suoi funzionari, esamina la proposta presentata e, in caso di valutazione positiva, autorizza l'esecuzione dell'intervento inviando relativa comunicazione all'Ufficio Beni Culturali, che informa prontamente il parroco della possibilità di dare inizio ai lavori.
Inadempimenti rispetto alla procedura
Il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la prescritta autorizzazione canonica ha rilevanza sotto il profilo sia canonico che civile: canonico, poiché si avrà l’invalidità dell’atto e la possibile applicazione delle sanzioni previste; civile, perché l’atto sarà invalido ed impugnabile in tribunale (ad. es. il contratto con cui si affidano i lavori di restauro di una chiesa può essere dichiarato invalido). Inoltre il mancato rispetto della disciplina civile comporta sanzioni penali a carico del legale rappresentante dell’ente.
C) Esito della pratica
Una volta che la pratica ha compiuto l’iter previsto:
- se l’autorizzazione viene concessa: l’Economato fa preparare l’atto autorizzativo e lo consegna al responsabile dell’ente richiedente; quest’ultimo dovrà provvedere tempestivamente a versare l’eventuale tributo e a consegnare all’Economato copia autentica degli atti sottoscritti di natura contrattuale;
- se non viene concessa l’autorizzazione: l’Economato provvederà a dare comunicazione al responsabile dell’ente richiedente, fornendo eventualmente suggerimenti per una modifica o un’integrazione, ai fini di una ripresentazione della domanda.
(aggiornamento 2019)
Richieste contributi
Premessa
Il presente vademecum è particolarmente indirizzato ai parroci che, insieme alle loro comunità, si preoccupano della conservazione del patrimonio - soprattutto di valore culturale - delle parrocchie loro affidate e che sanno quanto sia importante, e allo stesso tempo difficile, coniugare l’urgenza di certi interventi con la possibilità di affrontarne la spesa.
Non si configura come una guida completa ed esaustiva sull’argomento, ma piuttosto cerca di dare degli orientamenti generali, fornendo delle informazioni utili sulle principali forme di contributo, con alcune indicazioni pratiche sui passi da compiere durante la fase di ricerca fondi.
Indicazioni generali
Una volta individuata l’opera da realizzare, meglio se valutata in anticipo con l’aiuto del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, per poter accedere alle diverse forme di contributo è sempre indispensabile una buona programmazione - sia progettuale (redatta con la collaborazione di professionisti possibilmente di fiducia, evitando le improvvisazioni), sia economica (il più possibile proporzionata alle effettive esigenze dell’opera che si intende avviare) - per non trovarsi impreparati ad affrontare le tempistiche che molto spesso richiede questa fase di reperimento fondi.
E’ necessario che la Curia Vescovile sia informata prima di presentare le varie richieste di contributo, poiché normalmente tali finanziamenti servono per realizzare opere che ricadono negli atti di straordinaria amministrazione e che quindi necessitano della previa autorizzazione da parte dell’Ordinario diocesano. Parimenti occorre ricordare che, se si tratta di interventi sul patrimonio storico artistico,sono necessarie anche le opportune autorizzazioni delle competenti Soprintendenze.
In linea di massima, entrambe le autorizzazioni sono tra i documenti da allegare in fase di predisposizione della richiesta di contributo, quindi risulta particolarmente importante provvedere ad ottenerle con largo anticipo, per non giungere ad esempio a ridosso della scadenza di un bando e non aver ancora ottenuto l’Autorizzazione dell’Ordinario.
Va precisato che per le varie tipologie di interventi esistono specifiche forme di contributo; nella maggior parte dei casi si tratta di forme di co-finanziamento, ovvero finanziamenti erogati sottoforma di contributi che coprono solo una parte dei costi per la realizzazione del progetto, a integrazione del sostegno finanziario offerto in primo luogo dalle comunità cristiane.
Inoltre nella maggior parte dei casi occorre presentare una rendicontazione finale dei lavori eseguiti con le relative spese sostenute.
Principali tipologie di contributo
Di seguito vengono elencate le principali forme di contributo, con alcune sintetiche indicazioni pratiche per ognuna. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici della Curia.
Contributi 8xMille diocesani
Tra le attività per cui sono previste assegnazioni di contributi diocesani 8xMille ci sono quelle volte alla conservazione ed al restauro dei beni culturali ecclesiastici e alla manutenzione straordinaria di canoniche e locali di ministero pastorale.
Le parrocchie possono inoltrare all’Economato diocesano le domande di contributo che devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, utilizzando gli appositi moduli predisposti.
Il vaglio delle richieste e l’assegnazione o meno dei contributi vengono determinate da un’apposita Commissione formata da alcuni membri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e dell’Ufficio Tecnico-Amministrativo della Curia, con comunicazione dell’esito ai richiedenti entro il mese di dicembre. L’erogazione dei contributi avviene nel mese di febbraio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
Per poter accedere a questo tipo di contributo, le parrocchie devono essere in regola con la presentazione dei rendiconti amministrativi annuali e con il pagamento delle tasse diocesane previste.
Contributi straordinari CEI
Questo tipo di contributi per interventi su beni di proprietà di enti ecclesiastici costruiti da più di 20 anni, vengono destinati principalmente alla realizzazione delle seguenti iniziative:
Restauro, risanamento conservativo, consolidamento statico, manutenzione straordinaria di edifici di culto di interesse storico-artistico e loro pertinenze - case canoniche, locali per attività pastorali, salone parrocchiale - (erogazione di contributi fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile);
restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (erogazione contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa);
installazione di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (erogazione contributi a totale copertura dei costi del singolo intervento).
Non sono ammissibili a contributo: interventi di adeguamento liturgico; restauri di beni artistici, storici e archeologici; restauro e risanamento conservativo di edifici di culto e relative pertinenze il cui importo di spesa complessivo sia inferiore a 50.000 euro.
La fase istruttoria delle richieste di contributo avviene in sede diocesana, pertanto la presentazione delle domande deve essere fatta presso gli Uffici della Curia Vescovile entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno utilizzando gli appositi moduli predisposti, con possibilità di integrare la pratica con gli allegati tecnico-progettuali entro il 31 luglio per quanto riguarda l’installazione impianti di sicurezza e il restauro organi, e il 30 settembre per le richieste di restauro e risanamento conservativo degli edifici. L’inoltro o meno delle richieste all’Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali ecclesiastici viene comunicato alle parrocchie richiedenti entro il mese di dicembre (si precisa che i lavori oggetto di contribuzione non devono essere iniziati prima dell’invio della richiesta di contributo alla CEI). La comunicazione relativa all’ammissione ai contributi viene fatta non appena la Curia riceve apposita notifica dalla Segreteria Generale della CEI, in genere entro i mesi di maggio-giugno dell’anno successivo alla presentazione della domanda. L’erogazione del contributo avviene in due rate uguali, all’inizio effettivo dei lavori e alla loro conclusione.
Tutto l’iter della pratica viene seguito e curato dall’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici, dall’Ufficio tecnico diocesano e dall’Economato diocesano.
Contributi Bandi Fondazioni private e/o bancarie
Una forma consueta per il finanziamento di alcuni progetti di restauro, conservazione e valorizzazione dei beni culturali è quella di ricorrere ai bandi di concorso promossi dalle diverse Fondazioni private o bancarie.
Non è possibile dare delle indicazioni univoche circa le modalità di partecipazione ai bandi, in quanto ogni fondazione adotta specifici regolamenti. Un suggerimento pratico può essere quello di monitorare costantemente i mezzi di comunicazione, in particolare i quotidiani ed i siti internet delle diverse fondazioni, nei quali è possibile reperire informazioni utili, come ad esempio: caratteristiche e destinatari del bando, modalità di presentazione della domanda, procedura di selezione delle proposte progettuali, condizioni finanziarie, criteri di valutazione, spese ammissibili, modalità di pagamento, ecc.
Come già anticipato sopra, per interventi su beni vincolati è indispensabile aver già ottenuto le opportune autorizzazioni canoniche e civili, pena la non ammissibilità delle richieste.
Contributi Legge Regionale n. 15/1989
Le parrocchie possono presentare presso i rispettivi comuni di appartenenza, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, le domande per poter accedere ai contributi dalla Legge Regionale n. 15/1989, che prevede lo stanziamento di una quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare prioritariamente al recupero e ristrutturazione degli edifici di culto e loro pertinenze (chiese, case canoniche e locali di ministero pastorale).
Per le modalità di presentazione della domanda ed il tipo di documentazione da produrre, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Diocesano dove reperire tutte le informazioni necessarie.
(aggiornamento 2019)
Rendiconto Amministrativo Parrocchiale
Premessa
In questo vademecum, rivolto in modo particolare ai parroci ed ai membri del Consiglio Parrocchiale Affari Economici (C.P.A.E.), vengono fornite alcune indicazioni pratiche per la compilazione dei moduli del Rendiconto Amministrativo Parrocchiale, che è uno degli adempimenti amministrativi che ogni parrocchia è chiamata ad assolvere in base alla normativa canonica (cfr. C.I.C., can. 1284 § 2,8 e can.1287 §1).
Il rendiconto annuale, che comprende sinteticamente tutte le attività della parrocchia, seppure svincolato da qualsiasi rilevanza civile e/o fiscale, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la verifica di una corretta e ordinata gestione amministrativa dell’Ente Parrocchia.
Inoltre questo rendiconto ha una duplice utilità: da un lato aiuta la parrocchia a tenere sotto controllo l’amministrazione, fornendo i punti di riferimento per valutare obiettivamente potenzialità ed esigenze finanziarie; dall’altro lato aiuta l’Ordinario diocesano ad esaminare le eventuali richieste di contributo economico o di autorizzazione per l’esecuzione di atti di straordinaria amministrazione.
La contabilità di questo tipo di rendiconti si basa su di un “criterio di cassa”, con la conseguente redazione di un conto economico (Entrate/Uscite del periodo 1 gennaio - 31 dicembre), corredato dallo Stato Patrimoniale ed Aspetto Finanziario e dal Preventivo per l’anno seguente.
In riferimento al C.P.A.E. vale la pena ricordare essere obbligatorio costituirlo in tutte le Parrocchie (cfr. C.I.C., can. 537); il parroco abbia cura di predisporre un elenco dei membri (utilizzando il modulo allegato “MODULO 16”) e di trasmetterlo quanto prima alla Curia Vescovile. Allo stesso modo il parroco è tenuto a comunicare ogni variazione dei membri.
Entrate / Uscite
Tutte le entrate e tutte le uscite della cassa parrocchiale devono essere indicate con precisione e distinte secondo la loro natura (ordinarie / straordinarie).
Qualora vi siano singole voci di entrate straordinarie o di uscite straordinarie con importi elevati, occorre allegare una relazione accompagnatoria che ne illustri le motivazioni.
Nell’unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscano tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali e quelli frutto di specifiche realtà (Cappellanie, Santuari, Oratori, opere assistenziali ed educative dell’Ente Parrocchia). Queste ultime possono mantenere una distinta contabilità, pur restando nell’ambito della gestione generale della parrocchia (cfr. Istruzione in materia amministrativa 2005 della CEI, n. 107). A questo proposito è necessario allegare al Rendiconto anche il Bilancio di queste Attività commerciali.
Stato Patrimoniale ed Aspetto Finanziario
La compilazione dello Stato Patrimoniale ed Aspetto Finanziario permette di avere sempre presente il patrimonio della parrocchia e nel momento di un cambiamento del parroco, di fornire al nuovo le informazioni necessarie per continuare la custodia dei beni parrocchiali.
Vale la pena ricordare che “qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario o postale o investita, deve essere intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la corretta denominazione, con la firma di traenza attribuita al solo legale rappresentante” (Istruzione in materia amministrativa 2005 della CEI, n. 110).
Occorre allegare al rendiconto una copia degli estratti conto e degli eventuali depositi di titoli aggiornati al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Preventivo
Sebbene non sempre sia facile preventivare con precisione entrate ed uscite per l’anno seguente, è comunque importante poter stimare, ad esempio, i costi di attività o lavori di manutenzione che si intende intraprendere nel corso dell’anno successivo. In questo è particolarmente utile la condivisione tra il parroco ed i membri del C.P.A.E..
Si raccomanda comunque ad un’estrema prudenza nel decidere di intraprendere nuovi progetti di manutenzione fintanto che quelli vecchi non sono completamente conclusi e/o finanziati.
Revisione e consegna
Il rendiconto deve essere compilato in ogni sua parte (consuntivo entrate-uscite, stato patrimoniale e aspetto finanziario, preventivo), esaminato collegialmente e sottoscritto dal parroco insieme ai membri del C.P.A.E. e presentato presso l’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Contestualmente alla presentazione del rendiconto, le parrocchie sono altresì tenute al versamento delle tasse diocesane sulle entrate:
- 2% su quelle ordinarie (calcolato sulle voci del rendiconto Totale Entrate Ordinarie A);
- 10% su quelle straordinarie (calcolato unicamente sulle voci del rendiconto C13a lasciti, eredità, donazioni e C13b vendite di beni mobili e immobili).
In merito alla tassa diocesana del 2% sulle entrate versata alla Curia, occorre precisare che va inserita a bilancio quella effettivamente pagata nell’anno cui si riferisce il rendiconto, ovvero quella dell’anno precedente, secondo il “criterio di cassa” (ad esempio nel bilancio del 2016 va riportata alla voce “A15 - tassa diocesana del 2% sulle entrate ordinarie” quella effettivamente pagata nel 2016, ovvero quella che si riferisce al 2015).
Al momento della consegna il modulo viene vistato dalla Curia Vescovile, con restituzione di una copia come ricevuta dell’avvenuta consegna e del relativo versamento delle tasse diocesane.
Le rendicontazioni incomplete non verranno accettate, così come non saranno accettate le rendicontazioni senza il versamento delle tasse diocesane.
L’Economo diocesano comunicherà entro l’anno eventuali correzioni da apporre al Rendiconto presentato oppure la conferma dell’avvenuto controllo e acquisizione del medesimo.
Modulistica
È obbligatorio l’utilizzo del nuovo modulo e non verranno accettati moduli diversi.
Per questo motivo è stata predisposta anche una versione informatizzata del modulo (PDF compilabile), reperibile nella sezione “DOCUMENTI”: si tratta di un sistema molto semplice ed intuitivo, pensato sia per chi già aveva l’abitudine di compilare il Rendiconto in modo “informatico”, ma anche per chi non ha molta dimestichezza con il computer.
Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi presso gli Uffici della Curia Vescovile.
Costituzione C.P.A.E.
Premessa
“In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali, fermo restando il disposto del can. 532” (cioè la personale responsabilità del parroco, in quanto legale rappresentante) cfr. C.I.C., can. 537.
Natura e Funzioni del C.P.A.E.
La particolare natura della parrocchia esige che l’amministrazione del patrimonio e delle attività parrocchiali sia compiuta non senza il consiglio e la partecipazione dei christifideles laici. Più precisamente: non da loro, ma con loro. La regola del Consiglio affari economici non è la “democrazia”, - istituzione non ecclesiale, - ma la “comunione” ricercata nella libertà del confronto e nella responsabilità.
La funzione “consultiva” del Consiglio non va sminuita al punto da declassarlo a livello di “commissione tecnica” incaricata di dare un parere su di una questione, limitatamente all’aspetto economico; il Consiglio ha una competenza “parrocchiale”, e cioè tecnico-amministrativa e pastorale.
Scelta dei membri
È da sottolineare il carattere ecclesiale del C.P.A.E.. I membri devono essere scelti in base alla loro competenza; essi però sono anzitutto fedeli, chiamati ad un servizio da svolgere non in base a criteri puramente amministrativi, ma in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa: “ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri” (can. 1254 § 2). Per questo il C.P.A.E. deve avere un rapporto costruttivo con il Consiglio Pastorale parrocchiale e con l’intera comunità parrocchiale, di cui è espressione.
Statuto e Composizione
Il Consiglio affari economici è retto da statuto-regolamento assunto sulla base di quello proposto dalla diocesi, disponibile come fac-simile presso l’Economato o l’Ufficio Amministrativo.
Il C.P.A.E. è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da un numero di laici da 4 a 8, nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, o in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I membri durano in carica cinque anni, al termine dei quali possono essere eventualmente riconfermati dal Parroco.
Occorre costituirne uno per parrocchia e, a differenza dei Consigli pastorali parrocchiali, non è possibile un C.P.A.E. unico per più parrocchie, anche nel caso vi fosse un solo parroco.
È compito dell’Ufficio Amministrativo diocesano, in collaborazione con le parrocchie, promuovere la formazione sia specifica, per la materia di loro competenza, sia ecclesiale, dei membri del C.P.A.E..
Le presenti indicazioni devono essere conosciute dai membri del C.P.A.E. in ogni singola parte.
Convocazione e Compiti del C.P.A.E.
E’ opportuno che il C.P.A.E. si riunisca almeno due volte all’anno per l’ordinaria amministrazione (stesura dei bilanci e programmazione degli interventi) e ogni volta che si rendono necessari atti di straordinaria amministrazione dell’ente parrocchia.
E’ compito del C.P.A.E. collaborare alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi dell’ente parrocchia controfirmandone le copie; inoltre, per disposizione del Vescovo diocesano, il C.P.A.E. è chiamato a esprimere il proprio parere circa gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla parrocchia, per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
C.P.A.E. le opere parrocchiali
Non è così raro che la parrocchia gestisca anche opere che hanno una loro specificità, come ad esempio: scuola materna, casa per anziani, impianti sportivi e ricreativi. Tali opere hanno anche una loro specificità amministrativa. Come comporle nell’unità dell’amministrazione della parrocchia?
la prima strada, che sottolinea in maniera forte l’unità amministrativa della parrocchia, è che il C.P.A.E. assuma in modo diretto la gestione amministrativa di tali opere. In questo caso è necessario che per le singole opere il Consiglio si avvalga di “commissioni” di persone scelte o nominate in ragione della peculiarità dell’opera; l’aspetto amministrativo che di per sé tende ad attestarsi sui dati tecnici del dare e dell’avere, viene integrato e finalizzato alla natura scolastica, educativa, assistenziale, ecc... dell’opera. Nulla vieta di introdurre in tali commissioni persone provenienti dalle istituzioni civili presenti sul territorio.
La seconda strada, che mette più in rilievo la identità delle singole opere (e per questo raccomandata dalle organizzazioni a raggio nazionale, come la FISM), è di costituire per le singole opere un consiglio ad hoc con il compito della gestione globale dell’opera. Data la natura della parrocchia, il presidente di tale consiglio deve essere il parroco, anche se i complessi aspetti tecnici ed amministrativi di tali gestioni consigliano di dare responsabilità vera ed in misura sempre più ampia al personale laico, non confondendo, per altro, i “controllati” (le figure professionali dipendenti) con i “controllori” (i membri del Consiglio). Il parroco, infatti, deve riservarsi il ruolo di sintesi spirituale. In questo secondo caso le “gestioni speciali”, in certo senso “autonome”, sono legate al C.P.A.E. tramite il parroco; ne deriva la esigenza di un aggiornamento periodico che consenta al Consiglio di esprimere la sua funzione di figura giuridica responsabile dell’unica amministrazione parrocchiale.La parrocchia nella sua responsabile autonomia deciderà quale forma concreta dare alle proprie “opere”.
Trasmissione elenchi alla Curia Vescovile
Una volta costituito il C.P.A.E., il parroco abbia cura di predisporre un elenco dei membri (utilizzando il Modulo 16) e di trasmetterlo quanto prima alla Curia Vescovile. Allo stesso modo il parroco è tenuto a comunicare ogni variazione in caso di vacanza dei seggi.
Sono stati predisposti alcuni modelli per le domande da presentare, hanno lo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni necessarie per consentire all’Economato, ed eventualmente al Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, una valutazione e per la predisposizione dell’atto autorizzativo.
- MODULO 1 lavori beni vincolati
- MODULO 2 lavori beni non vincolati
- MODULO 3 vendita beni vincolati
- MODULO 4 vendita beni non vincolati
- MODULO 5 vendita terreni
- MODULO 6 debiti bancari
- MODULO 7 contratti affitto o comodato
- MODULO 8 accettazione eredità
- MODULO 9 quadro riepilogativo piano finanziario
- MODULO 10 interesse acquisto immobili vincolati
- MODULO 11 interesse acquisto immobili non vincolati
- MODULO 12 interesse acquisto terreni
- MODULO 13 domanda contributo 8xmille parrocchie
- MODULO 15 dichiarazione inizio lavori
- MODULO 16 membri CPAE
- MODULO rendiconto amministrativo parrocchiale