Vademecum per gli Atti di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
A) Atti per i quali è richiesta l’Autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
Definizione
Sono atti di straordinaria amministrazione tutti gli atti per la validità dei quali è necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano, secondo quanto disposto nei canoni 1291, 1295 e 1297 del C.I.C., nell’Istruzione in Materia Amministrativa C.E.I. del 2005 al n. 60 e seg. e nel Decreto Vescovile del 01/05/2006. In particolare l’autorizzazione dell’Ordinario è necessaria per:
- l’alienazione dei beni immobili di qualunque valore;
- l’alienazione di beni mobili vincolati di qualunque valore e di beni mobili non vincolati di valore superiore a 25.000 euro;
- ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù;
- i contratti di locazione;
- l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
- la mutazione della destinazione d’uso d’immobili;
- l’accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità e legati;
- l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione superiore agli 8.000 euro;
- ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale (in particolare per lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo);
- l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
- la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
- l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
- l’introduzione e/o l’opposizione ad un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- per le parrocchie, l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.
B) Procedura per ottenere l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano.
Disposizioni generali
La domanda per ottenere l’autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (parroco, rettore del santuario, ecc.), dopo aver acquisito il parere del proprio Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, ed essere presentata esclusivamente all’Ufficio dell’Economato Diocesano. La domanda deve descrivere con completezza e precisione l’atto da autorizzare ed evidenziarne le motivazioni di carattere pastorale ed economico. A seconda del tipo di atto sono necessari specifici allegati da produrre, così come indicato in calce al relativo modulo di richiesta.
Nella fase istruttoria di tali atti (soprattutto di quelli che - come le alienazioni, le locazioni e gli acquisti - modificano la natura del Patrimonio) non si pongano elementi compromettenti come firme di compromessi, versamenti di caparre, incasso di acconti, ecc…
Affinché la domanda possa essere presa in considerazione, occorre che l’ente richiedente sia in regola con la presentazione del rendiconto amministrativo annuale.
Disposizione particolari per i beni di interesse artistico, storico e culturale (punto A 9)
Gli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono soggetti tanto alla normativa canonica che a quella civile.
La corretta procedura per intraprendere tali interventi, a partire dalla richiesta di contributi finanziari a enti pubblici territoriali (es. Comune, Regione) e/o fondazioni bancarie, potrà svolgersi esclusivamente previa richiesta formale all'Ordinario diocesano di poter avviare l'iter amministrativo per la salvaguardia o la valorizzazione di un bene. In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco detentore del bene mobile o immobile potrà presentare, nei modi previsti dalla normativa vigente, le istanze per ottenere l'Autorizzazione canonica e l'Autorizzazione civile:
per quanto riguarda l’Autorizzazione canonica, valgono le disposizioni generali indicate in precedenza;
per quanto concerne invece l’Autorizzazione civile, la normativa prevede il rilascio del preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza. Tale autorizzazione non può essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dell’ente, ma dovrà essere l’Ufficio diocesano Beni Culturali a presentare la prescritta istanza per conto della Parrocchia; infatti l’intesa fra Stato e Chiesa prevede che la Soprintendenza abbia a prendere in esame solo le richieste presentate dall’Ufficio Beni Culturali.
Di seguito si indica una sintesi della prassi amministrativa, che individua i passi necessari per una corretta procedura di restauro di un bene culturale ecclesiastico nel rispetto della legislazione vigente e a garanzia della tutela e della memoria del patrimonio di arte e cultura della Chiesa.
► Il parroco, individuato un bene da sottoporre a intervento di restauro, prende contatti con l'Ufficio diocesano beni culturali che, essendo in costante contatto con gli organi statali preposti alla tutela, è a disposizione per qualsivoglia indirizzo e consulenza in merito.
► L’Ufficio diocesano beni culturali esprime un parere tecnico circa le modalità complessive dell'intervento di restauro del bene in oggetto.
► In seguito al parere tecnico, il parroco valuta le diverse proposte di intervento (almeno tre) da cui risultino: lo stato di fatto bene, corredato da congrua documentazione fotografica; il progetto dettagliato con tempi, materiali e modi del lavoro; il preventivo di spesa.
► Il parroco, sentito il parere del proprio CpAE, seleziona l'eventuale ditta esecutrice.
► A questo punto il parroco inoltra all’Ordinario diocesano la richiesta di Autorizzazione canonica (tramite la compilazione dell’apposito modello MODULO 1) all’intervento in questione in cui si specificano, in particolare, il tipo di restauro che si vuole far eseguire e la copertura finanziaria dell'intero intervento e ne fornisce la documentazione progettuale (v. allegati MODULO 1).
► In seguito al giudizio favorevole dell'Ordinario diocesano, l’Ufficio Beni Culturali, sentito il parere della Commissione diocesana per l'arte sacra, inoltra richiesta formale di nulla osta al restauro alla Soprintendenza competente al fine di ottenere l’Autorizzazione civile. La documentazione da inoltrare alla Soprintendenza va concordata e verificata con l’Ufficio Beni Culturali.
► La competente Soprintendenza, mediante i suoi funzionari, esamina la proposta presentata e, in caso di valutazione positiva, autorizza l'esecuzione dell'intervento inviando relativa comunicazione all'Ufficio Beni Culturali, che informa prontamente il parroco della possibilità di dare inizio ai lavori.
Inadempimenti rispetto alla procedura
Il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza la prescritta autorizzazione canonica ha rilevanza sotto il profilo sia canonico che civile: canonico, poiché si avrà l’invalidità dell’atto e la possibile applicazione delle sanzioni previste; civile, perché l’atto sarà invalido ed impugnabile in tribunale (ad. es. il contratto con cui si affidano i lavori di restauro di una chiesa può essere dichiarato invalido). Inoltre il mancato rispetto della disciplina civile comporta sanzioni penali a carico del legale rappresentante dell’ente.
C) Esito della pratica
Una volta che la pratica ha compiuto l’iter previsto:
se l’autorizzazione viene concessa: l’Economato fa preparare l’atto autorizzativo e lo consegna al responsabile dell’ente richiedente; quest’ultimo dovrà provvedere tempestivamente a versare l’eventuale tributo e a consegnare all’Economato copia autentica degli atti sottoscritti di natura contrattuale;
se non viene concessa l’autorizzazione: l’Economato provvederà a dare comunicazione al responsabile dell’ente richiedente, fornendo eventualmente suggerimenti per una modifica o un’integrazione, ai fini di una ripresentazione della domanda.
(aggiornamento 2019)