Indicazioni per la costituzione del CONSIGLIO PARROCCHIALE AFFARI ECONOMICI

Premessa

“In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici, che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni parrocchiali, fermo restando il disposto del can. 532” (cioè la personale responsabilità del parroco, in quanto legale rappresentante) cfr. C.I.C., can. 537.

Natura e Funzioni del C.P.A.E.

La particolare natura della parrocchia esige che l’amministrazione del patrimonio e delle attività parrocchiali sia compiuta non senza il consiglio e la partecipazione dei christifideles laici. Più precisamente: non da loro, ma con loro. La regola del Consiglio affari economici non è la “democrazia”, - istituzione non ecclesiale, - ma la “comunione” ricercata nella libertà del confronto e nella responsabilità.
La funzione “consultiva” del Consiglio non va sminuita al punto da declassarlo a livello di “commissione tecnica” incaricata di dare un parere su di una questione, limitatamente all’aspetto economico; il Consiglio ha una competenza “parrocchiale”, e cioè tecnico-amministrativa e pastorale.

Scelta dei membri

È da sottolineare il carattere ecclesiale del C.P.A.E.. I membri devono essere scelti in base alla loro competenza; essi però sono anzitutto fedeli, chiamati ad un servizio da svolgere non in base a criteri puramente amministrativi, ma in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa: “ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri” (can. 1254 § 2). Per questo il C.P.A.E. deve avere un rapporto costruttivo con il Consiglio Pastorale parrocchiale e con l’intera comunità parrocchiale, di cui è espressione.

Statuto e Composizione

Il Consiglio affari economici è retto da statuto-regolamento assunto sulla base di quello proposto dalla diocesi, disponibile come fac-simile presso l’Economato o l’Ufficio Amministrativo.
Il C.P.A.E. è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da un numero di laici da 4 a 8, nominati dal parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale, o in sua mancanza, di persone mature e prudenti. I membri durano in carica cinque anni, al termine dei quali possono essere eventualmente riconfermati dal Parroco.
Occorre costituirne uno per parrocchia e, a differenza dei Consigli pastorali parrocchiali, non è possibile un C.P.A.E. unico per più parrocchie, anche nel caso vi fosse un solo parroco.
È compito dell’Ufficio Amministrativo diocesano, in collaborazione con le parrocchie, promuovere la formazione sia specifica, per la materia di loro competenza, sia ecclesiale, dei membri del C.P.A.E..
Le presenti indicazioni devono essere conosciute dai membri del C.P.A.E. in ogni singola parte.

Convocazione e Compiti del C.P.A.E.

E’ opportuno che il C.P.A.E. si riunisca almeno due volte all’anno per l’ordinaria amministrazione (stesura dei bilanci e programmazione degli interventi) e ogni volta che si rendono necessari atti di straordinaria amministrazione dell’ente parrocchia.
E’ compito del C.P.A.E. collaborare alla stesura dei bilanci preventivi e consuntivi dell’ente parrocchia controfirmandone le copie; inoltre, per disposizione del Vescovo diocesano, il C.P.A.E. è chiamato a esprimere il proprio parere circa gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla parrocchia, per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’Ordinario diocesano.

C.P.A.E. le opere parrocchiali

Non è così raro che la parrocchia gestisca anche opere che hanno una loro specificità, come ad esempio: scuola materna, casa per anziani, impianti sportivi e ricreativi. Tali opere hanno anche una loro specificità amministrativa. Come comporle nell’unità dell’amministrazione della parrocchia?

la prima strada, che sottolinea in maniera forte l’unità amministrativa della parrocchia, è che il C.P.A.E. assuma in modo diretto la gestione amministrativa di tali opere. In questo caso è necessario che per le singole opere il Consiglio si avvalga di “commissioni” di persone scelte o nominate in ragione della peculiarità dell’opera; l’aspetto amministrativo che di per sé tende ad attestarsi sui dati tecnici del dare e dell’avere, viene integrato e finalizzato alla natura scolastica, educativa, assistenziale, ecc... dell’opera. Nulla vieta di introdurre in tali commissioni persone provenienti dalle istituzioni civili presenti sul territorio.

La seconda strada, che mette più in rilievo la identità delle singole opere (e per questo raccomandata dalle organizzazioni a raggio nazionale, come la FISM), è di costituire per le singole opere un consiglio ad hoc con il compito della gestione globale dell’opera. Data la natura della parrocchia, il presidente di tale consiglio deve essere il parroco, anche se i complessi aspetti tecnici ed amministrativi di tali gestioni consigliano di dare responsabilità vera ed in misura sempre più ampia al personale laico, non confondendo, per altro, i “controllati” (le figure professionali dipendenti) con i “controllori” (i membri del Consiglio). Il parroco, infatti, deve riservarsi il ruolo di sintesi spirituale. In questo secondo caso le “gestioni speciali”, in certo senso “autonome”, sono legate al C.P.A.E. tramite il parroco; ne deriva la esigenza di un aggiornamento periodico che consenta al Consiglio di esprimere la sua funzione di figura giuridica responsabile dell’unica amministrazione parrocchiale.La parrocchia nella sua responsabile autonomia deciderà quale forma concreta dare alle proprie “opere”.

Trasmissione elenchi alla Curia Vescovile

Una volta costituito il C.P.A.E., il parroco abbia cura di predisporre un elenco dei membri (utilizzando il Modulo 16) e di trasmetterlo quanto prima alla Curia Vescovile. Allo stesso modo il parroco è tenuto a comunicare ogni variazione in caso di vacanza dei seggi.